Riduzione per enti pubblici

L'art.4 comma 12-bis della L.155/89 recita "Per le prestazioni rese dai professionisti allo Stato e agli altri enti pubblici relativamente alla realizzazione di opere pubbliche o comunque di interesse pubblico, il cui onere è in tutto o in parte a carico dello Stato e degli altri enti pubblici, la riduzione dei minimi di tariffa non può superare il 20 per cento".

 

Il programma consente di applicare la suddetta riduzione agli onorari oppure agli onorari sommati alle spese delle singole prestazioni componenti la parcella.

 

Il comando Percentuali di applicazione (presente nel menu Prestazioni) visualizza una finestra di dialogo contenente i bottoni che consentono di applicare o meno la riduzione di cui sopra.

 

 

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