Importo dei lavori, classi e categorie

Per importo delle opere su cui viene determinata la percentuale della Tabella A si intende l’importo del consuntivo lordo dell’opera (art. 15 Legge 143/49).

 

Lo stesso articolo precisa che “per consuntivo lordo si intende la somma di tutti gli importi liquidati alle varie imprese o ditte per lavori e forniture computati al lordo degli eventuali ribassi, aumentato degli eventuali importi suppletivi accordati alle stesse in sede di conto finale o di collaudo e senza tener conto, invece, delle eventuali detrazioni che il direttore dei lavori o il collaudatore potesse aver fatto per qualsiasi ragione sia durante il corso dei lavori, sia in sede di conto finale o di collaudo”.

 

Art. 14 - L.143/49

Agli effetti della determinazione degli onorari a percentuale dovuti al professionista le opere considerate in questo capo vengono suddivise nelle classi e categorie descritte nell'elenco seguente, avvertendo che, se un lavoro professionale interessa piu' di una categoria, gli onorari spettanti al professionista vengono commisurati separatamente agli importi dei lavori di ciascuna categoria e non globalmente.

 

I^ Costruzioni, industriali, civili, artistiche e decorative.

  1. Costruzioni informate a grande semplicità, fabbricati rurali, magazzini, edifici provvisori senza importanza e simili. Solai in cemento armato o solettoni in laterizi per case di abitazione appoggianti su murature ordinarie per portate normali fino a 5 metri.

  2. Edifici industriali di importanza costruttiva corrente. Edifici rurali di importanza speciale. Scuole, piccoli ospedali, case popolari, caserme, prigioni, macelli, cimiteri, mercati, stazioni e simili qualora siano di media importanza. Organismi costruttivi in metallo.

  3. Gli edifici di cui alla lettera b) quando siano di importanza maggiore, scuole importanti ed istituti superiori, bagni e costruzioni di carattere sportivo, edifici di abitazione civile e di commercio, villini semplici e simili.

  4. Palazzi e case signorili, ville e villini signorili, giardini, palazzi pubblici importanti, teatri, cinema, chiese, banche, alberghi, edifici provvisori di carattere decorativo, serre ornamentali, ed in genere tutti gli edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica. Costruzioni industriali con caratteristiche speciali e di peculiare importanza tecnica. Restauri artistici e piani regolatori parziali.

  5. Costruzioni di carattere prettamente artistico e monumentale. Chioschi, padiglioni, fontane, altari, monumenti commemorativi, costruzioni funerarie. Decorazione esterna o interna ed arredamento di edifici e di ambienti. Disegno di mobili, opere artistiche in metallo, in vetro, ecc.

  6. Strutture o parti di strutture complesse in cemento armato.

  7. Strutture o parti di strutture in cemento armato richiedenti speciale studio tecnico, ivi comprese le strutture antisismiche.

II^ Impianti industriali completi e cioè: macchinario, apparecchi, servizi generali ed annessi necessari allo svolgimento dell'industria e compresi i fabbricati, quando questi siano parte integrante del macchinario e dei dispositivi industriali.

  1. Impianti per le industrie molitorie, cartarie, alimentari, delle fibre tessili naturali, del legno, del cuoio e simili.

  2. Impianti dell'industria chimica inorganica, della preparazione e distillazione dei combustibili, impianti siderurgici, officine meccaniche, cantieri navali, fabbriche di cemento, calce, laterizi, vetrerie e ceramiche, impianti per le industrie della fermentazione, chimico-alimentari e tintorie.

  3. Impianti dell'industria chimica organica, della piccola industria chimica speciale, impianti di metallurgia (esclusi quelli relativi al ferro), impianti per la preparazione ed il trattamento dei minerali per la sistemazione e coltivazione delle cave e miniere.

III^ Impianti di servizi generali interni a stabilimenti industriali od a costruzioni o gruppi di costruzioni civili, e cioè macchinario, apparecchi ed annessi non strettamente legati al diagramma tecnico e non facenti parte di opere complessivamente considerate nelle precedenti classi.

  1. Impianti per la produzione e la distribuzione del vapore, della energia elettrica e della forza motrice, per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali, impianti sanitari, impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto.

  2. Impianti per la produzione e la distribuzione del freddo, dell'aria compressa, del vuoto, impianti di riscaldamento, di inumidimento a ventilazione, trasporti meccanici.

  3. Impianti di illuminazione, telefoni, segnalazioni, controlli, ecc.

IV^ Impianti elettrici

  1. Impianti termoelettrici, impianti dell'elettrochimica e dell'elettrometallurgia.

  2. Centrali idroelettriche, stazioni di trasformazione e di conversione, impianti di trazione elettrica.

  3. Impianti di linee e reti per trasmissione e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia, radiotelegrafia e radiotelefonia.

V^ Macchine isolate e loro parti

 

VI^ Ferrovie e strade

  1. Strade ordinarie, linee tramviarie e strade ferrate in pianura e collina escluse le opere d'arte di importanza da compensarsi a parte.

  2. Strade ordinarie, linee tramviarie e ferrovie di montagna o comunque con particolari difficoltà di studio, escluse le opere d'arte di importanza e le stazioni di tipi speciali, da compensarsi a parte. Impianti teleferici e funicolari.

VII^ Bonifiche, irrigazioni, impianti idraulici per produzione di energia elettrica e per forza motrice, opere portuali e di navigazione interna, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani, opere analoghe, escluse le opere d'arte di importanza da computarsi a parte.

  1. Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani

  2. Bonifiche ed irrigazioni con sollevamento meccanico d'acqua (esclusi i macchinari). - Derivazioni d'acqua per forza motrice, e produzione di energia elettrica.

  3. Opere di navigazione interna e portuali.

VIII^ Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua. Fognature urbane.

 

IX^ Ponti, manufatti isolati, strutture speciali

  1. Ponti di muratura o di legname, costruzioni ed edifici ed opere idrauliche. Strutture in legno o metallo dei tipi ordinari.

  2. Dighe, conche, elevatori. Ponti di ferro. Opere metalliche di tipo speciale di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari.

  3. Gallerie, opere sotterranee e subacquee, fondazioni speciali.

 

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